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Studio Legale fondato
dall’Avv. Bassano Baroni

Un’area soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta con diritto edificatorio compensativo non è tassabile ai fini IMU

Il Comune aveva accertato l’omessa denuncia degli immobili del ricorrente, determinando così la pretesa impositoria oltre a sanzioni ed interessi. Secondo la prospettazione dell’Ente Locale, ciò che rileva è solo la “potenzialità edificatoria”. L’area di proprietà del ricorrente è stata oggetto di un intervento di perequazione urbanistica, per cui, come noto, la capacità volumetrica non avrebbe potuto essere utilizzata direttamente ma solo ceduta ad altri proprietari di terreni edificabili. Sebbene quindi l’area fosse identificata come “decollo” secondo il Comune essa “non poteva non essere identificata come edificabile”.

Lo Studio Fedeli Macchi ha sostenuto invece la tesi, oggi fatta propria dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. 23902/2020), secondo cui un’area prima edificabile e poi sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluto, non è da considerare edificabile ai fini ICI (ma il ragionamento vale anche con riguardo all’IMU, ndr) dal momento che il diritto edificatorio compensativo non ha natura reale, non inerisce al terreno, perché non costituisce una sua qualità intrinseca, e non è trasferibile separatamente da esso.

La Commissione Tributaria chiarisce quindi che la compensazione urbanistica non rientra nella previsione della tassazione per l’Imposta Municipale Propria e, per tale motivo, accoglie il ricorso ed annulla l’avviso di accertamento.

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