Fondato da

Studio Legale fondato
dall’Avv. Bassano Baroni

Illecito amministrativo: la differente responsabilità tra chi riveste una carica politica rispetto a chi svolge una funzione burocratico-amministrativa

La vicenda trae origine da un’istanza di autorizzazione di scarico ai sensi dell’art. 124 del Testo Unico Ambiente, presentata dal precedente sindaco pro tempore e non dal competente dirigente comunale. L’Amministrazione, all’esito del procedimento, ha rilasciato l’autorizzazione richiesta, condizionandola però all’adempimento di talune prescrizioni tecniche. Dette prescrizioni non sono state correttamente prese in carico dall’Ente, sicché la Pubblica Amministrazione resistente ha notificato un’ordinanza di ingiunzione per violazione dell’art. 133, comma 3, del D. Lgs. 152/2006. Tuttavia il provvedimento sanzionatorio è stato indirizzato non solo verso l’Ente Locale ma anche nei confronti del Sindaco in carica al momento del rilascio dell’autorizzazione condizionata, benché soggetto diverso da colui che aveva firmato l’istanza di autorizzazione.

L’Amministrazione ha articolato le proprie difese in un duplice senso. In primo luogo è stato evidenziato che l’Ente Locale aveva già provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria irrogata, ciò avrebbe estinto qualsiasi interesse ad agire in capo alla persona fisica ricorrente. Inoltre, l’Ufficio ha sostenuto che nel merito l’opposizione alla sanzione amministrativa era comunque infondata poiché il Sindaco risultava, in tutta la documentazione della procedura e nell’autorizzazione, come unico titolare del permesso di scarico. Di conseguenza, soltanto costui avrebbe potuto essere ritenuto responsabile dell’esatto ottemperamento delle prescrizioni contenute nel titolo autorizzatorio.

Il giudice ha disatteso la prospettazione avversaria, accogliendo in toto la tesi promossa dallo Studio Legale Fedeli Macchi. Richiamati i dati normativi rilevanti, segnatamente gli artt. 107, 124 commi 1 e 2 e 133 comma 3 del Testo Unico Ambiente, la sentenza chiarisce che a nulla rileva che la richiesta di autorizzazione allo scarico fosse stata materialmente presentata dal rappresentante legale dell’Ente, poiché il provvedimento autorizzatorio è chiaro nel riferirsi all’Ente Locale. È quindi evidente l’errore in cui è incappata la Pubblica Amministrazione nell’indicare come trasgressore il soggetto persona fisica e non la persona giuridica Ente Locale.

Neppure può ritenersi sussistente una responsabilità solidale per omissione di controllo non potendo la stessa desumersi unicamente dalla carica ricoperta dal ricorrente alla data dell’illecito.

Il giudice ritiene inoltre corretta la ricostruzione secondo cui “in tema di responsabilità di ordine sanzionatorio amministrativo negli enti locali connessa alla violazione delle norme che l’ente è tenuto ad osservare nello svolgimento della sua attività, non si può automaticamente imputare al sindaco e agli assessori di un Comune, ancorché di modeste dimensioni, qualsiasi violazione di norme sanzionata in via amministrativa, verificatasi nell’ambito di attività dell’ente territoriale (o, nel caso degli assessori, nell'ambito del settore di attività di loro competenza), allorché sussista una apposita articolazione burocratica preposta allo svolgimento dell’attività medesima, con relativo dirigente dotato di autonomia decisionale e di spesa. Una responsabilità dell’organo politico di vertice è configurabile solo in presenza di specifiche situazioni, correlate alle attribuzioni proprie di tale organo, e cioè quando si sia al cospetto di violazioni derivanti da carenze di ordine strutturale, riconducibili all’esercizio dei poteri di indirizzo e di programmazione, ovvero quando l'organo politico sia stato specificamente sollecitato ad intervenire, ovvero ancora quando sia stato a conoscenza della situazione antigiuridica derivante dalle inadempienze dell'apparato competente, e abbia cionondimeno omesso di attivarsi, con i suoi autonomi poteri, per porvi rimedio” (Cass. n. 145/2015; Cass. n. 20864/2009; Cass. n. 21010/2006)”.

In definitiva, la sentenza in commento è interessante perché non solo chiarisce che il pagamento della sanzione da parte dell’Ente obbligato in solido non fa venir meno l’interesse della persona fisica a veder riconosciuta la propria estraneità all’illecito amministrativo, ma anche perché mette ben in luce la differente posizione di chi riveste una carica politica rispetto a chi svolge una funzione burocratico-amministrativa.

Cookies